Calcolo contributo unificato 2026
Nel processo civile il contributo unificato va da 43 euro, per le cause fino a 1.100 euro, a 1.686 euro oltre 520.000 euro (art. 13 del DPR 115/2002). In appello aumenta della metà, in Cassazione raddoppia, per decreto ingiuntivo e cause di lavoro si dimezza: scegli procedimento, grado e valore e vedi l'importo passo per passo.
Importi dell'art. 13 del DPR 115/2002 nel testo in vigore, riletti il 18/10/2026.
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Tabella contributo unificato 2026
Gli importi del processo civile per scaglione di valore, con l'appello, la Cassazione e la metà prevista per decreto ingiuntivo, procedimenti speciali e cause di lavoro. Sono calcolati con le stesse regole dello strumento.
| Valore della causa | Primo grado | Appello (+50%) | Cassazione (doppio) | Metà (art. 13, comma 3) | Lavoro in appello |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 1.100 € | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 | € 21,50 | € 32,25 |
| Oltre 1.100 € e fino a 5.200 € | € 98,00 | € 147,00 | € 196,00 | € 49,00 | € 73,50 |
| Oltre 5.200 € e fino a 26.000 € | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 | € 118,50 | € 177,75 |
| Oltre 26.000 € e fino a 52.000 € | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 | € 259,00 | € 388,50 |
| Oltre 52.000 € e fino a 260.000 € | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 | € 379,50 | € 569,25 |
| Oltre 260.000 € e fino a 520.000 € | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 | € 607,00 | € 910,50 |
| Oltre 520.000 € | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 | € 843,00 | € 1.264,50 |
| Valore indeterminabile | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 | € 259,00 | € 388,50 |
Importi fissi del processo civile
| Procedimento | Contributo |
|---|---|
| Previdenza e assistenza obbligatorie (€ 64,50 in appello) | € 43,00 |
| Volontaria giurisdizione | € 98,00 |
| Esecuzione immobiliare | € 278,00 |
| Esecuzione mobiliare da 2.500 € e altre esecuzioni | € 139,00 |
| Esecuzione mobiliare sotto 2.500 € | € 43,00 |
| Opposizione agli atti esecutivi | € 168,00 |
| Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) | € 43,00 |
| Accertamento della cittadinanza italiana, per ogni ricorrente (art. 13, comma 1-sexies) | € 600,00 |
| Indeterminabile, competenza esclusiva del giudice di pace | € 237,00 |
Giustizia tributaria (art. 13, comma 6-quater)
Stesso importo in primo e in secondo grado, calcolato per ogni atto impugnato.
| Valore della causa | Contributo |
|---|---|
| Fino a 2.582,28 € | € 30,00 |
| Oltre 2.582,28 € e fino a 5.000 € | € 60,00 |
| Oltre 5.000 € e fino a 25.000 €, o valore indeterminabile | € 120,00 |
| Oltre 25.000 € e fino a 75.000 € | € 250,00 |
| Oltre 75.000 € e fino a 200.000 € | € 500,00 |
| Oltre 200.000 € | € 1.500,00 |
TAR e Consiglio di Stato (art. 13, comma 6-bis)
| Procedimento | TAR | Consiglio di Stato |
|---|---|---|
| Accesso agli atti, silenzio, cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso, ottemperanza | € 300,00 | € 450,00 |
| Pubblico impiego | € 325,00 | € 487,50 |
| Tutti gli altri ricorsi e ricorso straordinario al Capo dello Stato | € 650,00 | € 975,00 |
| Rito abbreviato | € 1.800,00 | € 2.700,00 |
| Appalti fino a 200.000 € | € 2.000,00 | € 3.000,00 |
| Appalti oltre 200.000 € e fino a 1.000.000 € | € 4.000,00 | € 6.000,00 |
| Appalti oltre 1.000.000 €, o senza dichiarazione di valore | € 6.000,00 | € 9.000,00 |
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Come funziona il calcolo
Il punto di partenza è l'importo dell'art. 13 del DPR 115/2002: per scaglione di valore nelle cause civili e tributarie e negli appalti davanti al TAR, in misura fissa negli altri casi. Il valore è quello dichiarato nelle conclusioni dell'atto, senza interessi (art. 14). Se la dichiarazione manca, si paga come per lo scaglione più alto.
Poi si applicano, in quest'ordine, la metà per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (decreto ingiuntivo e relativa opposizione, sfratto, cautelari, possessori) e per le cause di lavoro, il doppio per le sezioni specializzate in materia di impresa, l'aumento del grado (metà in più in appello, doppio in Cassazione) e infine la metà in più se nell'atto manca il codice fiscale della parte o, dove la legge lo chiede, la PEC del difensore. Ogni passo lavora sull'importo del passo prima.
Nel processo civile si aggiungono di regola i 27 euro dell'anticipazione forfettaria per le notifiche (art. 30). Non si pagano nelle cause di lavoro e previdenza e, secondo l'art. 46 della legge 374/1991 come lo legge il Ministero della giustizia, nelle cause che non superano 1.033 euro. In Cassazione si versano anche 200 euro, pari all'imposta fissa di registro (art. 13, comma 2-bis).
Contributo = importo di partenza × 1/2 (speciali, lavoro) × 2 (sezione impresa)
× 3/2 (appello) oppure × 2 (Cassazione) × 3/2 (codice fiscale o PEC mancanti)
Da versare = contributo + 27 € (se dovuti) + 200 € (solo in Cassazione)
Cosa il calcolo non considera
- Le esenzioni dell'art. 10 del DPR 115/2002, per esempio i processi già esenti da ogni spesa per legge e quelli sugli assegni di mantenimento dei figli, e il patrocinio a spese dello Stato.
- L'esenzione per reddito nelle cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego: dipende dal reddito di chi agisce, che lo strumento non chiede.
- Il ricorso in Cassazione per lavoro e previdenza, perché sul raddoppio non c'è una lettura univoca. Il ricorso in Cassazione in materia tributaria segue le regole del processo civile (art. 261 del DPR 115/2002): nella sezione tributaria lo strumento non lo calcola.
- Separazioni, divorzi e procedimenti sui figli, cittadinanza (600 euro per ricorrente), procedure concorsuali e da sovraindebitamento: hanno regole proprie, spiegate nelle circolari del Ministero linkate sotto.
- Domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e intervento autonomo, che pagano un contributo a parte (art. 14, comma 3), e il secondo contributo dovuto se l'impugnazione viene respinta (art. 13, comma 1-quater).
Fonti ufficiali
- Art. 13 DPR 115/2002, importi del contributo unificato (Normattiva, testo vigente)
- Art. 9 DPR 115/2002, contributo per grado ed esenzione per reddito nel lavoro (Normattiva)
- Art. 14 DPR 115/2002, dichiarazione di valore e obbligo di pagamento (Normattiva)
- Art. 30 DPR 115/2002, anticipazione forfettaria di 27 euro (Normattiva)
- Art. 261 DPR 115/2002, Cassazione in materia tributaria (Normattiva)
- Art. 46 L. 374/1991, cause fino a 1.033 euro (Normattiva)
- Ministero della giustizia, risposte operative agli uffici sul contributo unificato
- Ministero della giustizia, provvedimento del 16/01/2024 sulle cause fino a 1.033 euro
- Ministero della giustizia, circolare del 27/03/2024 sull'opposizione a decreto ingiuntivo
- Ministero della giustizia, circolare del 16/01/2025 sulla cittadinanza (600 euro per ricorrente)
- Ministero della giustizia, circolare del 10/04/2026 sul recupero del contributo
- Corte di cassazione, importo fisso dell'art. 13, comma 2-bis (avviso del 12/04/2021)
- Consiglio di Stato, carta dei servizi 2025: importi in appello (PDF)
- Portale dei servizi telematici, pagamenti pagoPA
- Dipartimento della giustizia tributaria, contributo unificato tributario
- Giustizia amministrativa, contributo unificato
Strumento costruito e mantenuto da LiftyUP sulle fonti ufficiali citate in questa pagina. Regole rilette sulle fonti il 18 ottobre 2026.
Il risultato è una stima in base ai dati inseriti. Fanno fede la cancelleria o la segreteria e le tabelle ufficiali. Le risposte del Ministero della giustizia sono linkate, non riprodotte.
Domande frequenti
Quanto costa il contributo unificato nel 2026?
Nel processo civile di primo grado: 43 euro fino a 1.100 euro di valore, 98 euro fino a 5.200, 237 fino a 26.000, 518 fino a 52.000, 759 fino a 260.000, 1.214 fino a 520.000 e 1.686 oltre. Sono gli importi dell'art. 13 del DPR 115/2002 in vigore dal 1° gennaio 2025. Con valore indeterminabile si pagano 518 euro.
Quanto si paga per un decreto ingiuntivo?
La metà dello scaglione del valore, perché il decreto ingiuntivo rientra nei procedimenti del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (art. 13, comma 3). Per un credito di 10.000 euro sono 118,50 euro, più i 27 euro dell'anticipazione forfettaria. Anche l'opposizione al decreto ingiuntivo paga la metà, pure con il rito semplificato (circolare del Ministero della giustizia del 27 marzo 2024).
Quanto costa il contributo unificato in appello e in Cassazione?
In appello l'importo aumenta della metà, in Cassazione raddoppia (art. 13, comma 1-bis). Per una causa da 100.000 euro sono 1.138,50 euro in appello e 1.518 euro in Cassazione, dove si aggiungono 200 euro pari all'imposta fissa di registro. Se l'impugnazione viene respinta per intero o dichiarata inammissibile, chi l'ha proposta versa un altro contributo dello stesso importo.
Quando si pagano i 27 euro di anticipazione forfettaria?
Nel processo civile, insieme al contributo, per le notifiche fatte dall'ufficio (art. 30 del DPR 115/2002). Non si pagano nelle cause di lavoro e previdenza e nelle cause di valore fino a 1.033 euro: il Ministero della giustizia applica l'art. 46 della legge 374/1991 a ogni controversia di quel valore, in qualunque grado. Nel processo tributario e in quello amministrativo non ci sono.
Come si paga il contributo unificato?
Nel processo civile solo con pagoPA: dal Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia scegli l'ufficio giudiziario, inserisci importo e codice fiscale di chi paga e paghi subito o generi un avviso. La ricevuta va allegata all'atto. Dal 2025 la causa non si iscrive a ruolo se non sono stati versati almeno 43 euro, o l'importo minore previsto dalla legge, salvo le esenzioni (art. 14, comma 3.1).
Cosa succede se manca il codice fiscale nell'atto?
Il contributo aumenta della metà (art. 13, comma 3-bis). Nel processo tributario vale lo stesso se manca la PEC del difensore, nel processo amministrativo se mancano PEC e fax del difensore (art. 13, comma 6-bis.1). Nello strumento lo spunti con la casella apposita e vedi l'aumento come ultimo passo del calcolo.